Mediazione obbligatoria da esperire entro l’udienza di rinvio
La condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria è realizzata se la stessa si realizza entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice
Procedibilità avverata se la mediazione si svolge prima dell’udienza di rinvio
Affinché si realizzi la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la mediazione obbligatoria deve esperirsi entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice. Nello specifico, entro questo termine, deve essersi svolto il primo incontro delle parti davanti al mediatore, concluso poi senza l’accordo. Non occorre, ai fini della procedibilità della domanda, che la mediazione venga avviata nel termine di quindici giorni che il giudice indica nell’ordinanza con cui dispone la mediazione.
Lo ha ribadito il Tribunale di Oristano, nella sentenza n. 572 del 10 novembre 2023.
Controversie su contratti bancari: mediazione obbligatoria
In una procedura di opposizione al decreto ingiuntivo il Tribunale rigetta l’istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegna alla società opposta il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per promuovere il tentativo obbligatorio di mediazione come prevede l’articolo 5, comma 1 bis del decreto legislativo n. 28/2010. Rinvia quindi a una data precisa d’udienza per verificare l’avveramento della condizione di procedibilità.
All’udienza fissata dal Giudice però gli opponenti eccepiscono il mancato assolvimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Sull’improcedibilità della domanda causata dal mancato svolgimento del tentativo di conciliazione il Tribunale si pronuncia accogliendo l’eccezione degli opponenti.
Il Tribunale sottolinea che la materia oggetto della presente controversia riguarda i contratti bancari, come tali soggetti alla condizione di procedibilità della domanda della mediazione obbligatoria.
Condizione avverata se la mediazione viene esperita entro l’udienza di rinvio
Nella motivazione della decisione il Tribunale fa presente di avere assegnato alla società opposta il termine necessario per introdurre la mediazione. Precisa al riguardo però che il termine di 15 giorni previsto dal legislatore per avviare la mediazione non è un termine perentorio. La verifica dell’avveramento della condizione di procedibilità avviene all’udienza fissata dal giudice con il provvedimento con cui dispone l’invio delle parti in mediazione dopo la scadenza del termine di durata della procedura di mediazione sancita dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2010.
Nel corso di questa udienza, se il giudice accerta che il procedimento non è iniziato o non si è concluso per inerzia della parte che, con ritardo, ha presentato l’istanza, questa si espone al rischio della dichiarazione di improcedibilità della domanda, perché la mediazione non si è svolta nel rispetto del termine di durata della procedura di mediazione sancito dalla legge.
La Cassazione del resto, con il provvedimento 40035/2021, si è pronunciata sulla questione enunciando il seguente principio giuridico: “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 2, e comma 2 bis dlgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione.”
Nel caso di specie, poiché la parte onerata ha avviato la mediazione il giorno precedente all’udienza fissata per la verifica dell’avveramento della condizione di procedibilità, senza addurre un giustificato motivo per tale ritardo, il mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della stessa, comporta la declaratoria di improcedibilità della domanda.
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