Luce e gas: il mancato tentativo di conciliazione comporta la sospensione del giudizio
Il mancato avvio della conciliazione in una controversia in materia di luce e gas non causa in automatico l’improcedibilità dell’azione
Giudizio sospeso se per luce e gas non si svolge il tentativo di conciliazione
Nelle controversie che riguardano la fornitura di energia elettrica e gas, il mancato avvio del tentativo di conciliazione non determina automaticamente l’improcedibilità della domanda. Il giudice deve infatti sospendere il giudizio e fissare un termine per dare la possibilità alle parti di adempiere il tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo, proseguire il giudizio. Lo ha affermato il Tribunale di Termini Imerese nella sentenza n. 1218 del 13 novembre 2023.
Controversia sulla fornitura di energia e mancato svolgimento della conciliazione
Nella vicenda, una dottoressa conviene davanti al giudice di pace due società chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito dalle attrezzature del proprio studio medico e provocato da sbalzi di corrente verificatisi in un periodo determinato indicato nell’atto di citazione.
Una delle s.p.a. convenute si costituisce con comparsa eccependo l’incompetenza per territorio e valore del giudice e l’improcedibilità dell’azione a causa del mancato svolgimento della conciliazione obbligatoria.
La causa viene quindi trasferita al Tribunale competente per territorio e materia e le parti la riassumono spiegando le stesse difese ed eccependo le medesime questioni, compresa quella relativa all’improcedibilità dell’azione a causa del mancato svolgimento della conciliazione obbligatoria per le controversie in materia di luce e gas.
Giudizio sospeso non improcedibilità automatica per la mancata conciliazione
Il Tribunale, prima di decidere il merito della controversia, precisa che, a partire dal 1° gennaio 2017 le controversie in materia di energia elettrica e gas sono soggette all’obbligo del tentativo di conciliazione preventivo per poter poi agire in giudizio.
L’esperimento della conciliazione deve essere intrapreso presso il Servizio Conciliazione quale condizione di procedibilità dell’azione in giudizio.
Il mancato esperimento di questa procedura stragiudiziale, in base a quanto previsto dall’art. 141 comma 6 lett. c) del Codice del Consumo e dall’art. 2 comma 24, lett. b) della legge n. 481/1995 però non causa automaticamente l’improcedibilità della domanda.
In base a quello che è il pensiero della giurisprudenza maggioritaria infatti “può essere concesso un termine per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, in linea con quanto previsto, normativamente, per altre fattispecie in cui l’espletamento della procedura della mediazione o di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”
In una controversia che insorge quindi in materia di energia elettrica e gas, se la procedura di conciliazione non viene intraprese e il giudizio è già stato avviato, questo non si chiude con una pronuncia in rito. Il giudice deve infatti sospendere il giudizio e fissare un termine per dare modo alle parti di avviare il tentativo di conciliazione. Se poi la conciliazione ha esito negativo il giudizio proseguirà.
Nel caso di specie però il Tribunale rileva che l’eccezione di improcedibilità deve essere respinta perché parte attrice ha tentato invano il tentativo di conciliazione e poi, prima di avviare il giudizio, ha invitato controparte alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, attivandosi quindi per cercare una soluzione stragiudiziale alternativa e assolvendo in tal modo all’intento deflattivo richiesto dalla normativa.
Leggi l’articolo “Riforma Cartabia: le procedure alternative alla mediazione che soddisfano la condizione di procedibilità”.
Categoria:news