Ingiustificata assenza mediazione: sanzione pecuniaria prescinde dal merito della controversia
La sanzione per la mancata partecipazione alla mediazione in assenza di giustificazione prescinde dal merito e dalla convinzione di non dover soccombere
Sanzione per chi non partecipa alla mediazione, il merito non rileva
La sanzione pecuniaria prevista dal decreto legislativo n. 28/2010 in caso di mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione, in assenza di una giustificazione, è prevista a tutela del principio primario della necessaria presenza della parte alla conciliazione. La sua applicazione non è condizionata dalle ragioni di merito e neppure dalla convinzione di non risultare soccombente in giudizio. Lo ha affermato il Tribunale di Bologna nella sentenza n. 2454/2023.
Contratto finanziario e mediazione obbligatoria
Una S.r.l agisce nei confronti di una banca per far valere le proprie ragioni in relazione a un contratto finanziario, di cui chiede, tra le altre cose, la dichiarazione di nullità.
In rito invece chiede la condanna della banca al pagamento della somma prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010 perché l’istituto di credito non ha preso parte al procedimento di mediazione previsto obbligatoriamente per legge in materia di contratti finanziari.
Condanna per chi non partecipa alla mediazione senza giustificazione
Il Tribunale adito accoglie la richiesta di parte attrice sulla questione rituale della mediazione.
Il giudicante ricorda che, ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010 applicabile ratione temporis alla controversia, “il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5, non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Nel caso di specie in effetti l’istituto bancario, anche se regolarmente convocato, non ha partecipato alla mediazione senza addurre un giustificato motivo, come emerge anche dal verbale prodotto da parte attrice.
La mancata partecipazione alla mediazione senza fornire alcuna giustificazione comporta pertanto la condanna al pagamento di una somma corrispondente all’importo che, per legge, deve essere versato per il pagamento del contributo unificato previsto per il giudizio.
Questa sanzione pecuniaria, ricorda il Tribunale, non è assolutamente condizionata dall’esito del giudizio. La finalità di questa norma è di punire la mancata partecipazione alla mediazione. Prendere parte alla mediazione infatti ha un valore talmente importante che non rilevano il merito della questione e la convinzione di non risultare soccombente nel giudizio. Il principio della necessaria partecipazione alla mediazione ha un’importanza prioritaria.
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