La conciliazione è una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale una terza persona imparziale, il conciliatore, assiste le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti.
La conciliazione non vuole sopperire alle carenze del sistema giudiziario, ne si pone come alternativa alla giustizia, ma propone una via, differente dalle altre più conosciute o più praticate, di soluzione dei conflitti.
Ad esempio l’arbitrato, così come il processo civile, appartiene alle procedure contenziose, cioè rappresenta uno scontro tra due parti volto ad accertare la violazione di un diritto: compito del giudice, o dell’arbitro, è quello di mettere a confronto le parti e individuarne le relative responsabilità.
Diversamente, con la conciliazione si tenta di individuare la soluzione ottimale del problema e di orientare le parti a giungere ad un accordo vantaggioso per entrambe.
Da questa definizione si deducono alcune delle caratteristiche più importanti:
a) Volontarietà del procedimento:
Le parti partecipano alla conciliazione per decisione propria, e:
possono decidere di portare a buon fine la procedura solo se lo considerano conveniente per i loro interessi,in caso di accordo delineano personalmente i suoi termini,non sono costrette a rinunciare ad altre vie per risolvere il conflitto.
b) Procedura Cooperativa:
La conciliazione contribuisce non solo ad ottenere una soluzione ai problemi, ma anche a rafforzare le relazioni in base al principio della negoziazione collaborativa per cui si deve “attaccare il problema e non le persone coinvolte”.
c) La imparzialità:
il conciliatore è un terzo imparziale, nel senso che non può avere interessi in comune con nessuna delle parti.
d) È una procedura rapida:
Mentre la durata media di un giudizio civile ordinario si protrae per anni, il tentativo di conciliazione può consentire una risoluzione in una sola seduta.
f) Creatività:
sulla misura degli interessi e i bisogni delle parti; ogni accordo sarà modellato
g) Preserva la riservatezza:
Nulla di ciò che emerge dalle udienze di conciliazione potrà essere rivelato dai conciliatori, ne dalle parti. La riservatezza è una caratteristica fondamentale della conciliazione. Per assicurarla, si deve firmare prima dell’inizio delle sessioni, un “Accordo di Riservatezza”.
h) Autocomposizione:
Le parti hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente; sono loro stesse (e non un terzo) a decidere la portata del loro accordo, e le modalità di formalizzazione.
i) E’ economica:
Si pagano solo gli onorari del conciliatore, che hanno un costo fisso; non si devono pagare né le tasse giudiziarie, ne perizie, ne altri costi addizionali.
l) Autonoma:
Se le parti non arrivano ad un accordo, non perdono alcun diritto e, possono avviare una causa giudiziaria. Nel caso che la conciliazione si concluda col raggiungimento di un accordo totale o parziale, questo avrà valore di contratto, e le parti si impegneranno a dare esecuzione al medesimo nei termini da loro stabiliti.
m) Direzione della procedura ad opera del conciliatore:
Il conciliatore è un terzo imparziale, con la preparazione sufficiente ad applicare tecniche speciali che aiutino ad ascoltare, valutare e creare alternative.
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