Roma
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ADR Institute nasce come organismo di mediazione nel 2011 distinguendosi per l'alta professionalità dei mediatori e per una gestione delle procedure attenta, curata e riservata. La mediazione civile e commerciale è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria, che permette di risolvere controversie
Ambiti di applicazione
La mediazione si applica a controversie su diritti disponibili e può essere:
Obbligatoria: Per alcune specifiche materie previste dalla legge, come ad esempio quelle relative a contratti assicurativi, bancari e finanziari, o al condominio.
Facoltativa: Su iniziativa di una delle parti, in tutte le altre materie di diritti disponibili, anche se non rientrano negli specifici elenchi.
La segretaria di ADR Institute gestisce le attività amministrative e organizzative del procedimento di mediazione, svolgendo un ruolo attivo che va oltre la semplice burocrazia. I suoi compiti includono l'accoglienza delle parti, la gestione delle convocazioni, il coordinamento con il mediatore, la tenuta della documentazione e gli adempimenti previsti dalla normativa, assicurando il corretto svolgimento di tutte le fasi procedurali. Svolge le seguenti funzioni:
Gestione delle parti: Accogliere le parti, fornire chiarimenti preliminari e gestire la comunicazione con loro. Coordinamento: Supportare il mediatore nella gestione pratica delle sessioni, assicurando il supporto logistico necessario.Fase procedurale: Seguire l'intero flusso del procedimento, dalla presentazione dell'istanza fino alla conclusione della mediazione.Documentazione: Gestire la documentazione e assicurare che tutti gli adempimenti richiesti dalla legge siano correttamente adempiuti.
Organizzare gli appuntamenti, le sale per gli incontri e gli altri aspetti logistici.
Non è solo burocrazia: Il ruolo non è meramente amministrativo, ma strategico, in quanto è un punto di riferimento attivo per la buona riuscita della mediazione.
Assicura la coesione tra le varie attività e i soggetti coinvolti, contribuendo a un funzionamento efficiente e regolare dell'organismo di mediazione.
Gestisce l'organismo, si occupa dell'amministrazione e della qualità dei servizi, e nomina i mediatori basandosi su criteri di compatibilità e specializzazione. Ha diverse responsabilità, tra cui assicurare l'efficienza della sede e la corretta gestione delle mediazioni.
scopri di più
La mediazione civile e commerciale offre al cittadino o all'impresa uno strumento semplice, veloce ed economico di risoluzione dei conflitti, in alternativa o come forma di procedibilità alla risoluzione giudiziale. Inoltre, offre notevoli benefici in termini economici e pratici, come:
certi e prevedibili.
La durata massima della procedura di mediazione è di sei mesi, prorogabile per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. Fanno eccezione i casi in cui la mediazione è demandata dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, o dell’articolo 5-quater, comma 1; in questi casi difatti la durata massima è sempre di sei mesi, ma la proroga di tre mesi è consentita solo per una volta. Il termine decorre dalla data di deposito dell’ordinanza con la quale il giudice adotta i relativi provvedimenti. La proroga del termine di durata della mediazione deve essere effettuata mediante accordo scritto delle parti da allegare al verbale di mediazione ovvero essere concordata direttamente tra le parti all’interno del verbale. In caso di mediazione demandata dal giudice le parti devono produrre il verbale o l’accordo relativo alla proroga del termine di durata.
fino a 600 euro per parte in caso di successo della mediazione e fino alla metà in caso di insuccesso della medesima.
di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura su atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro , altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura su atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro , altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Le attività dell'organismo sono:
iscritto al numero 388 del registro degli organismo di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
iscritto al numero 192 del registro degli enti di formazione del Ministero della Giustizia.
Il gratuito patrocinio è un istituto giuridico che garantisce l'assistenza di un avvocato a persone non abbienti in processi civili, in particolare, nella mediazione civile e commerciale.
In questa sezione troviamo tutti i professionisti che opera con l'organismo























Le parti sono tenute a versare, oltre alle spese vive documentate, le indennità comprendenti le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore. Quando la mediazione è condizione di procedibilità o quando è demandata dal giudice le indennità di mediazione è ridotta di un quinto.
Gli importi sono iva esente.
| VALORE DELLA LITE |
MATERIE OBBLIGATORIE E DELEGATE DAL GIUDICE (INCL. IVA) |
MEDIAZIONI VOLONTARIE RELATIVE A DIRITTI DISPONIBILI E PER CLAUSOLA CONTRATTUALE |
|
|---|---|---|---|
| Fino a € 1.000 | € 97,60 | € 122,00 | |
| Da € 1.001 a € 50.000 | € 190,32 | € 237,90 | |
| Superiore a € 50.000 | € 273,28 | € 341,60 | |
| Indeterminato basso (fino a € 1.000) | € 165,92 | € 207,40 | |
| Indeterminato medio (da € 1.001 a € 50.000) | € 224,48 | € 280,60 | |
| Indeterminato alto (superiore a € 50.000) | € 273,28 | € 341,60 | |
| VALORE DELLA LITE |
MINIMI | MASSIMI | |
|---|---|---|---|
| Fino a € 1.000 | € 80,00 | € 160,00 | |
| Da € 1.001 a € 5.000 | € 160,00 | € 290,00 | |
| Da € 5.001 a € 10.000 | € 290,00 | € 440,00 | |
| Da € 10.001 a € 25.000 | € 440,00 | € 720,00 | |
| Da € 25.001 a € 50.000 | € 720,00 | € 1.200,00 | |
| Da € 50.001 a € 150.000 | € 1.200,00 | € 1.500,00 | |
| Da € 150.001 a € 250.000 | € 1.500,00 | € 2.500,00 | |
| Da € 250.001 a € 500.000 | € 2.500,00 | € 3.900,00 | |
| Da € 500.001 a € 1.500.000 | € 4.600,00 | € 6.500,00 | |
| Da € 1.500.001 a € 2.500.000 | € 4.600,00 | € 6.500,00 | |
| Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 6.500,00 | € 10.000,00 | |
| superiore ad euro 5.000.000,00 | 0,20 % | 0,30 % | |
SCORRI AGLI ARTICOLI
1. Il presente regolamento contiene l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei
relativi costi nonché le indicazioni di cui al d.m. n. 150/2023.
2. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e
commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 28/2010 come
modificato dal d.lgs. n. 149/2022.
3. Nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, e nei casi di cui all’art. 5-quater del d.lgs. n.
28/2010 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale.
4. Nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, e nei casi di cui all’art. 5-quater del d.lgs. n.
28/2010 il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione
della parte chiamata in mediazione.
5. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti
dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
6. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di
valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
7. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di
mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6, del d.m. 150/2023.
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010.
2. Gli atti del procedimento di mediazione e il relativo svolgimento non sono soggetti a formalità.
3. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica; anche
quando la mediazione non è svolta in modalità telematica ciascuna delle parti può svolgere uno o
più incontri da remoto.
4. La domanda di mediazione è depositata dalla parte che intende avviare la mediazione presso un
organismo che ha la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente
competente per la controversia che si intende proporre.
5. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti
all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per
determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
6. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti, del mediatore e del
responsabile dell’organismo.
7. La mediazione si svolge nelle sedi dell’organismo comunicate ed accreditate presso il Ministero
della giustizia.
8. L’organismo può altresì avvalersi, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. t), del d.m. n. 150/2023, delle
strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali ha raggiunto a tal fine un
accordo, anche per singoli affari di mediazione.
1. La domanda di mediazione può essere presentata on line, per posta ordinaria o presso
l’organismo, sui modelli predisposti e pubblicati sul proprio sito o in forma libera, e deve indicare:
a) il nome dell’organismo di mediazione;
b) nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei
necessari poteri e dei difensori (ove previsti o presenti), presso cui effettuare le dovute
comunicazioni;
c) l’oggetto e le ragioni della pretesa;
d) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile.
Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero ove vi sia una notevole divergenza tra le
parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. Il valore della
lite può essere nuovamente determinato. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all’art. 29 del
d.m. n. 150/2023.
2. Quando la domanda di mediazione è stata protocollata, il responsabile dell'organismo designa un
mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre
quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
3. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede, la data e l'orario dell'incontro,
le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile sono comunicate alle
parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
4. Dal momento in cui la comunicazione di cui al punto che precede perviene a conoscenza delle
parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e
impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la
domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo
di procedere alle suddette comunicazioni.
5. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati
motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per
la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i
poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
6. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di
rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione
della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di
rappresentanza e ne dà atto a verbale.
7. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. n. 28/2010 ovvero quando la mediazione è
demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
8. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della
mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli
avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo
confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale
sottoscritto da tutti i partecipanti.
9. Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro di mediazione non può essere inferiore a
due ore e può essere esteso nell'ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti
condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti,
concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.
10. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare
uno o più mediatori ausiliari.
11. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, su
concorde volontà delle parti, che devono provvedere alla corresponsione del compenso ad essi
spettante, calcolato e liquidato secondo i criteri predisposti o indicati dall’organismo ed allegati al
presente regolamento, di cui fanno parte integrante. (v. allegati)
Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della
sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del d.lgs. n.28/2010. In tal caso, la relazione è valutata
ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.
12. Le comunicazioni tra tutte le parti coinvolte nel procedimento potranno avvenire anche con
modalità telematiche come descritto sul sito dell’organismo, ove può essere scaricata anche la
modulistica.
1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato
e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata
o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di
collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la
contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può
chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato
nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione
mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5,
comma 1, e 5 quater del d.lgs 28/2010 (mediazione demandata dal giudice), il documento
elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
4. Il documento informatico sottoscritto è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo
trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.
5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con
modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43
del decreto legislativo n. 82 del 2005.
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre
dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, con accordo scritto delle parti.
2. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del
termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il
rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1,
del d.lgs. n. 28/2010 non è soggetto a sospensione feriale.
3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al punto 1.
1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è
allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto
nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il
mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in
qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore
informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 28/2010.
2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno
pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine
indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine,
la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun
riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti,
dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica
l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio,
ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della
presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate,
sono rimaste assenti.
5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in
formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad
un originale per il deposito presso l'organismo.
6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è
rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli
atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti
dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione
dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro
per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro
adempimento.
8.Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato
sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis del d.lgs.
28/2010, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e
rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine
pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai
sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.
9. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del
presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme
imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della
direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è
omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
10. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per
l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco dei mediatori iscritti con provvedimento del
Responsabile del registro.
2. La lista dei mediatori è consultabile sul sito https:\\mediazione.giustizia.it e sul sito
dell’organismo www.mediazioneiima.com
3. Il mediatore:
a) ha l’obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato e per poter iniziare il
procedimento, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità, a tal fine utilizzando la seguente
formula, previa dichiarazione di impegno, contenuta nel modulo allegato (v. allegato).
b) deve comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze,
emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
c) non può (e con lui i suoi ausiliari) assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o
indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione
dell'opera o del servizio e non può percepire compensi direttamente dalle parti;
d) deve formulare le proposte di conciliazione nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme
imperative;
4. in caso di sopravvenuta impossibilità di svolgere l’incarico, l'organismo procederà alla
sostituzione del mediatore, senza indugio;
5. su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del
mediatore. Quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo, competente a decidere è
;
6. le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco
dell'organismo. In difetto di indicazione o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la
concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà secondo i seguenti criteri di
assegnazione degli affari, tenuto conto della specifica competenza del mediatore e nel rispetto della
rotazione anche il riferimento alle mediazioni concluse con esito positivo nonché il possesso di
ulteriori specializzazioni :
Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori si procederà, in primo luogo, a valutare la
natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale
che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione
di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del
grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del
numero di mediazioni svolte con successo).
Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile
dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di
turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in
diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della
turnazione tra mediatori di pari grado di competenza;
4) le cause di incompatibilità del mediatore sono quelle previste dal codice etico/ codice
deontologico;
5) Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle
effettuate in occasione delle sessioni separate;
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento
di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni
acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e
salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è
altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non
possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto
o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla
quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è
ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
4. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle
informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti
ad altra autorità.
1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di
mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi
dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte
costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo
unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al punto che precede, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se
richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al
pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non
superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di
mediazione.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2 del d.lgs. n.28/2010, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato dal capo II-Bis del d.lgs. n. 28/2010.
1. Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti
del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti
depositati nella propria sessione separata.
2. Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l’indicazione della motivazione
per la quale si fa richiesta- l’accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante
il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia
può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.
1. In caso di sospensione o di cancellazione, l’organismo ne dà immediata comunicazione ai
mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.
2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare
i servizi previsti dalla vigente normativa.
3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis,
comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del d.m. n.150/2023.
4.La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario,
in conformità all’articolo 41 del d.m. n. 150/2023.
L’organismo di mediazione adotta la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici di cui all’art.31 del d.m. n.150/2023 allegato A.
Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del valore minimo previsto dalle tariffe dei CTU del Tribunale o sulla base di un diverso accordo col CTU in base anche al grado di complessità della consulenza e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti in egual misura, o eventualmente soltanto la parte che ha dichiarato di volersene avvalere.
Riceverai tutti gli aggiornamenti normativi sulla mediazione civile e commerciale, ADR di consuo e le offerte formative e altro.
L’organismo ADR Institute ha la sede legale in Roma, Via Aniene, 14.
Opera su gran parte del territorio nazionale tramite le proprie sedi secondarie e quelle in accordo.
Ottobre 2025
Ottobre 2025
Ottobre 2025
Ottobre 2025
Ottobre 2025
Ottobre 2025
L’organismo ADR Institute ha sottoscritto i seguenti accordi di collaborazione ai sensi
disciplinati dall'art. 6, comma 1, lett. t e dall'art. 17, comma 1, lett. g del D.M. 150/2023
Ottobre 2025
Luglio 2025
Luglio 2025
Via Aniene, 14 00198 Roma
+39 06 2000358
adrinstitute@adrintitute.it
adrinstitute@pec.it