Organismo mediazione

Iscritto al n. 388 del registro degli Organismi di Mediazione

Scoraggia la lite.
Favorisci l'accordo ogni volta che puoi
Mostra come un'apparente vincitore sia spesso un reale sconfitto...

Video Organismo Mediazione Adr Institute

L'Organismo

ADR Institute nasce come organismo di mediazione nel 2011 distinguendosi per l'alta professionalità dei mediatori e per una gestione delle procedure attenta, curata e riservata. La mediazione civile e commerciale è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria, che permette di risolvere controversie

  • in modo più rapido, economico e semplice.
  • con il vantaggio di preservare i rapporti e mantenere la riservatezza
  • con costi certi e minori rispetto a un contenzioso.

Ambiti di applicazione
La mediazione si applica a controversie su diritti disponibili e può essere:
Obbligatoria: Per alcune specifiche materie previste dalla legge, come ad esempio quelle relative a contratti assicurativi, bancari e finanziari, o al condominio.
Facoltativa: Su iniziativa di una delle parti, in tutte le altre materie di diritti disponibili, anche se non rientrano negli specifici elenchi.

Le nostre sedi

Segreteria dell'Organismo

La segretaria di ADR Institute gestisce le attività amministrative e organizzative del procedimento di mediazione, svolgendo un ruolo attivo che va oltre la semplice burocrazia. I suoi compiti includono l'accoglienza delle parti, la gestione delle convocazioni, il coordinamento con il mediatore, la tenuta della documentazione e gli adempimenti previsti dalla normativa, assicurando il corretto svolgimento di tutte le fasi procedurali. Svolge le seguenti funzioni:

01Funzioni operative

Gestione delle parti: Accogliere le parti, fornire chiarimenti preliminari e gestire la comunicazione con loro. Coordinamento: Supportare il mediatore nella gestione pratica delle sessioni, assicurando il supporto logistico necessario.Fase procedurale: Seguire l'intero flusso del procedimento, dalla presentazione dell'istanza fino alla conclusione della mediazione.Documentazione: Gestire la documentazione e assicurare che tutti gli adempimenti richiesti dalla legge siano correttamente adempiuti.

02Logistica

Organizzare gli appuntamenti, le sale per gli incontri e gli altri aspetti logistici.

03Ruolo strategico

Non è solo burocrazia: Il ruolo non è meramente amministrativo, ma strategico, in quanto è un punto di riferimento attivo per la buona riuscita della mediazione.

04Coesione

Assicura la coesione tra le varie attività e i soggetti coinvolti, contribuendo a un funzionamento efficiente e regolare dell'organismo di mediazione.

Responsabile Organismo

Dott. Marco CARLOMAGNO

Gestisce l'organismo, si occupa dell'amministrazione e della qualità dei servizi, e nomina i mediatori basandosi su criteri di compatibilità e specializzazione. Ha diverse responsabilità, tra cui assicurare l'efficienza della sede e la corretta gestione delle mediazioni.

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Benefici della Mediazione

La mediazione civile e commerciale offre al cittadino o all'impresa uno strumento semplice, veloce ed economico di risoluzione dei conflitti, in alternativa o come forma di procedibilità alla risoluzione giudiziale. Inoltre, offre notevoli benefici in termini economici e pratici, come:

01 Costi della procedura

certi e prevedibili.

02Tempi ridotti

La durata massima della procedura di mediazione è di sei mesi, prorogabile per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. Fanno eccezione i casi in cui la mediazione è demandata dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, o dell’articolo 5-quater, comma 1; in questi casi difatti la durata massima è sempre di sei mesi, ma la proroga di tre mesi è consentita solo per una volta. Il termine decorre dalla data di deposito dell’ordinanza con la quale il giudice adotta i relativi provvedimenti. La proroga del termine di durata della mediazione deve essere effettuata mediante accordo scritto delle parti da allegare al verbale di mediazione ovvero essere concordata direttamente tra le parti all’interno del verbale. In caso di mediazione demandata dal giudice le parti devono produrre il verbale o l’accordo relativo alla proroga del termine di durata.

03Credito d’imposta

fino a 600 euro per parte in caso di successo della mediazione e fino alla metà in caso di insuccesso della medesima.

04Esenzione dall’ imposta

di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura su atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro , altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

05Assenza di rischi

di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura su atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro , altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

Attività

Le attività dell'organismo sono:

Mediazione Civile

iscritto al numero 388 del registro degli organismo di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

ADR Consumo

iscritto al numero 3 del registro degli organismo ADR del Ministero della Giustizia.

Formazione

iscritto al numero 192 del registro degli enti di formazione del Ministero della Giustizia.

Gratuito Patrocinio

Il gratuito patrocinio è un istituto giuridico che garantisce l'assistenza di un avvocato a persone non abbienti in processi civili, in particolare, nella mediazione civile e commerciale.

Mediatori

In questa sezione troviamo tutti i professionisti che opera con l'organismo

Salvatore BORRACCINO

Mediatore - Sezione A

Dottore Commercialista e Revisore

Curriculum

Isabella Brea

Isabella BREA

Mediatore - Sezione A

Curriculum

Fernanda CAGLIO

Mediatore - Sezione A

Curriculum

Carmelo CERENZA

Mediatore - Sezione A

Curriculum

Emanuele COZZOLI

Mediatore - Sezione A

Curriculum

Morena CUDA

Morena CUDA

Mediatore - Sezione A

Avvocato

Curriculum

Marilena DELL'AQUILA

Mediatore - Sezione A

Curriculum

Salvatore DILILLO

Mediatore - Sezione A

Curriculum

Paola FACCIOLI

Paola FACCIOLI

Mediatore - Sezione A

Ingegnere

Curriculum

Anna GIANNETTI

Anna GIANNETTI

Mediatore - Sezione A

Avvocato

Curriculum

Manrico MANZARA

Mediatore - Sezione A

Avvocato

Curriculum

Edanjola MATISHI

Mediatore - Sezione A

Curriculum

Francesca MILITANO

Mediatore - Sezione A

Curriculum

Pane Serafina

Serafina PANE

Mediatore - Sezione A

Dottore Commercialista/ Revisore Contabile

Curriculum

Guido PELLEGRINO

Mediatore - Sezione A

Curriculum

Massimiliano PUZZILLI

Mediatore - Sezione A

Curriculum

Francesca MILITANO

Mediatore - Sezione A

Curriculum

Francesca RICAGNO

Mediatore - Sezione A

Curriculum

Claudia SALVATORI

Mediatore - Sezione A

Curriculum

Marianna SURACE

Mediatore - Sezione A

Curriculum

Fabio TOZZI

Fabio TOZZI

Mediatore - Sezione A

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Curriculum

Francesca VURCHIO

Francesca VURCHIO

Mediatore - Sezione A

Consulente del Lavoro

Curriculum

Giacomo VURCHIO

Mediatore - Sezione A

Curriculum

Indennità di Mediazione

Art. 28 dm 150/2023

Le parti sono tenute a versare, oltre alle spese vive documentate, le indennità comprendenti le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore. Quando la mediazione è condizione di procedibilità o quando è demandata dal giudice le indennità di mediazione è ridotta di un quinto.
Gli importi sono iva esente.

Liti di valore sino a € 1.000,00

100(spese di deposito)

  • spese di avvio 40,00
  • spese di mediazione 60,00
  • spese vive documentate
  • Riduzione 1/5 per materie obbligatorie
  • Ulteriori spese secondo tabella A
  • €170 per liti di valore indeterminabile basso
Avvia Mediazione

Liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato

280(spese di deposito)

  • spese di avvio 110,00
  • spese di mediazione 170,00
  • spese vive documentate se dovute
  • Riduzione 1/5 per materie obbligatorie
  • Ulteriori spese secondo tabella A
  • € 280 per liti di valore indeterminabile alto
Avvia Mediazione

VALORE DELLA LITE

MATERIE OBBLIGATORIE
E DELEGATE DAL GIUDICE
(INCL. IVA)
MEDIAZIONI VOLONTARIE RELATIVE A
DIRITTI DISPONIBILI E
PER CLAUSOLA CONTRATTUALE
Fino a € 1.000 € 97,60 € 122,00
Da € 1.001 a € 50.000 € 190,32 € 237,90
Superiore a € 50.000 € 273,28 € 341,60
Indeterminato basso (fino a € 1.000) € 165,92 € 207,40
Indeterminato medio (da € 1.001 a € 50.000) € 224,48 € 280,60
Indeterminato alto (superiore a € 50.000) € 273,28 € 341,60


TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE (articolo 31, comma 1)
VALORE DELLA LITE

MINIMI MASSIMI
Fino a € 1.000 € 80,00 € 160,00
Da € 1.001 a € 5.000 € 160,00 € 290,00
Da € 5.001 a € 10.000 € 290,00 € 440,00
Da € 10.001 a € 25.000 € 440,00 € 720,00
Da € 25.001 a € 50.000 € 720,00 € 1.200,00
Da € 50.001 a € 150.000 € 1.200,00 € 1.500,00
Da € 150.001 a € 250.000 € 1.500,00 € 2.500,00
Da € 250.001 a € 500.000 € 2.500,00 € 3.900,00
Da € 500.001 a € 1.500.000 € 4.600,00 € 6.500,00
Da € 1.500.001 a € 2.500.000 € 4.600,00 € 6.500,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 € 6.500,00 € 10.000,00
superiore ad euro 5.000.000,00 0,20 % 0,30 %

  • - Gratis per convocazioni tramite pec fornite dalla parte istante e dalla parte aderente;
  • - Costo per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale A/R sarà calcolato all'atto della spedizione;
  • - Costo per il servizio di fornitura sarà indicato al momento della richiesta

Regolamento di Procedura

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APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento contiene l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi nonché le indicazioni di cui al d.m. n. 150/2023.
2. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 28/2010 come modificato dal d.lgs. n. 149/2022.
3. Nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, e nei casi di cui all’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
4. Nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, e nei casi di cui all’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
5. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
6. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
7. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6, del d.m. 150/2023.

IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010.
2. Gli atti del procedimento di mediazione e il relativo svolgimento non sono soggetti a formalità. 3. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica; anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica ciascuna delle parti può svolgere uno o più incontri da remoto.
4. La domanda di mediazione è depositata dalla parte che intende avviare la mediazione presso un organismo che ha la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
5. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza. 6. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo.
7. La mediazione si svolge nelle sedi dell’organismo comunicate ed accreditate presso il Ministero della giustizia.
8. L’organismo può altresì avvalersi, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. t), del d.m. n. 150/2023, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali ha raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La domanda di mediazione può essere presentata on line, per posta ordinaria o presso l’organismo, sui modelli predisposti e pubblicati sul proprio sito o in forma libera, e deve indicare: a) il nome dell’organismo di mediazione;
b) nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e dei difensori (ove previsti o presenti), presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
c) l’oggetto e le ragioni della pretesa;
d) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero ove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all’art. 29 del d.m. n. 150/2023.
2. Quando la domanda di mediazione è stata protocollata, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
3. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede, la data e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
4. Dal momento in cui la comunicazione di cui al punto che precede perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere alle suddette comunicazioni.
5. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
6. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
7. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. n. 28/2010 ovvero quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
8. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
9. Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro di mediazione non può essere inferiore a due ore e può essere esteso nell'ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.
10. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
11. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, su concorde volontà delle parti, che devono provvedere alla corresponsione del compenso ad essi spettante, calcolato e liquidato secondo i criteri predisposti o indicati dall’organismo ed allegati al presente regolamento, di cui fanno parte integrante. (v. allegati) Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del d.lgs. n.28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.
12. Le comunicazioni tra tutte le parti coinvolte nel procedimento potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito dell’organismo, ove può essere scaricata anche la modulistica.

MEDIAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA

1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5 quater del d.lgs 28/2010 (mediazione demandata dal giudice), il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
4. Il documento informatico sottoscritto è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.
5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

DURATA DELLA MEDIAZIONE

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, con accordo scritto delle parti.
2. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 non è soggetto a sospensione feriale.
3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al punto 1.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 28/2010.
2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.
6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
8.Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis del d.lgs. 28/2010, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.
9. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
10. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE E DELL’ORGANISMO NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del registro.
2. La lista dei mediatori è consultabile sul sito https:\\mediazione.giustizia.it e sul sito dell’organismo www.mediazioneiima.com 3. Il mediatore:
a) ha l’obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato e per poter iniziare il procedimento, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità, a tal fine utilizzando la seguente formula, previa dichiarazione di impegno, contenuta nel modulo allegato (v. allegato). b) deve comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità; c) non può (e con lui i suoi ausiliari) assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio e non può percepire compensi direttamente dalle parti; d) deve formulare le proposte di conciliazione nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
4. in caso di sopravvenuta impossibilità di svolgere l’incarico, l'organismo procederà alla sostituzione del mediatore, senza indugio;
5. su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo, competente a decidere è ;
6. le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo. In difetto di indicazione o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà secondo i seguenti criteri di assegnazione degli affari, tenuto conto della specifica competenza del mediatore e nel rispetto della rotazione anche il riferimento alle mediazioni concluse con esito positivo nonché il possesso di ulteriori specializzazioni :
Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori si procederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo). Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza;
4) le cause di incompatibilità del mediatore sono quelle previste dal codice etico/ codice deontologico;
5) Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate;

RISERVATEZZA

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
4. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al punto che precede, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2 del d.lgs. n.28/2010, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato dal capo II-Bis del d.lgs. n. 28/2010.

ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata.
2. Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l’indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l’accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL’ORGANISMO

1. In caso di sospensione o di cancellazione, l’organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso. 2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.
3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del d.m. n.150/2023. 4.La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità all’articolo 41 del d.m. n. 150/2023.

SPESE DI MEDIAZIONE

L’organismo di mediazione adotta la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici di cui all’art.31 del d.m. n.150/2023 allegato A.

COMPENSO PER I CTU

Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del valore minimo previsto dalle tariffe dei CTU del Tribunale o sulla base di un diverso accordo col CTU in base anche al grado di complessità della consulenza e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti in egual misura, o eventualmente soltanto la parte che ha dichiarato di volersene avvalere.

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Sedi Organismo

L’organismo ADR Institute ha la sede legale in Roma, Via Aniene, 14.
Opera su gran parte del territorio nazionale tramite le proprie sedi secondarie e quelle in accordo.

Sede Legale e Operativa

Roma
Via Aniene, 14


Referente: Dr. Fabio TOZZI
Tribunale Competente: Roma

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Cinquefrondi
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Tribunale Competente: Palmi

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PALMI
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Referente: Dott.ssa Francesca MILIANO
Tribunale Competente: Palmi

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ALESSANDRIA
IV Novembre, 59


Referente: Dott.ssa Stefania GALLO
Tribunale Competente: Alessandria

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Tribunale Competente: Ivrea

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Tribunale Competente: Trani

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Sedi Organismo in accordo

L’organismo ADR Institute ha sottoscritto i seguenti accordi di collaborazione ai sensi
disciplinati dall'art. 6, comma 1, lett. t e dall'art. 17, comma 1, lett. g del D.M. 150/2023

Sede Legale e Operativa

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Referente: Prof. Eduardo PICCIRILLI
Organismo accordo: Me.Ar.Com

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Sede Legale e Operativa

Reggio Calabria
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Referente: Tatiana VAVACHIN
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Organismo accordo: ADR Company

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