Si distingue la conciliazione facilitativa, nel caso in cui il conciliatore si limiti ad agevolare le parti, promuovendo o favorendo il raggiungimento dell’accordo, dalla conciliazione valutativa, nel caso in cui il conciliatore formuli una o più proposte di accordo, basandosi sulla valutazione delle opposte ragioni, in base alle leggi applicabili, naturalmente non vincolante. E’ possibile l’adozione di uno stile misto.
Esiste poi la conciliazione endoprocessuale e quella stragiudiziale. La prima si svolge all’interno del processo e vede il giudice stesso in funzione di conciliatore. La seconda può essere attivata dalle parti in piena autonomia, sia in forza di una clausola contrattuale preesistente, (nel nostro caso dello statuto societario), sia in base ad un accordo successivo all’insorgere della controversia. In ogni caso il ricorso alla conciliazione è libero, le parti possono sempre ricorrervi, anche senza seguire le procedure dettate dall’articolo 40 del decreto legislativo. In tal caso, tuttavia, non sarà possibile che al tentativo di conciliazione, riuscito o meno, conseguano gli effetti previsti dalle norme in tema di processo societario, per ottenere i quali è necessario ricorrere ad un organismo di conciliazione autorizzato. Solo il tentativo di conciliazione posto in essere con le regole previste, sia che riesca o che fallisca, è in grado di produrre effetti anche in relazione all’eventuale futuro giudizio: ecco perché si tratta di una conciliazione amministrata ossia controllata dalla pubblica amministrazione. A norma del citato dall’articolo 40 n. 8 del decreto legislativo, se la conciliazione riesce, il relativo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, omologato dal competente Presidente del Tribunale, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Se la conciliazione fallisce vi sono comunque effetti: si dovrà redigere verbale, ed il comportamento delle parti potrà essere valutato dal giudice nel successivo giudizio al fine della ripartizione delle spese di lite. |