Rifiuto della proposta di conciliazione e spese processuali

Regole particolari per le spese se il provvedimento che chiude il giudizio corrisponde interamente o meno alla proposta di conciliazione 

Proposta conciliativa del mediatore 

Prima di analizzare le conseguenze derivanti dal rifiuto della proposta di mediazione occorre analizzare alcuni aspetti specifici del procedimento di mediazione.

La mediazione si svolge tra le parti davanti a un soggetto terzo, che è rappresentato dal mediatore. La funzione di questo soggetto è di incoraggiare le parti a collaborare e a trovare una soluzione alla controversia in grado di soddisfare le esigenze di entrambe.

Dalla lettura dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010, emerge che gli sforzi del mediatore però possono condurre a due risultati opposti:

  • il raggiungimento di un accordo: in questo caso il mediatore redige il verbale che ne da atto e lo allega al testo dell’accordo;
    • il mancato raggiungimento di un accordo: in questa ipotesi il mediatore mette a verbale che l’accordo non è stato raggiunto e, su richiesta delle parti, formula la sua proposta di conciliazione.

Prima di fare la proposta però il mediatore ha l’obbligo di informare le parti che, qualora dovessero rifiutarla, andranno incontro alle conseguenze contemplate dall’articolo 13 del dlgs. n. 28/2010.

Una volta infatti che il mediatore formula la sua proposta di conciliazione in forma scritta la comunica subito alle parti, che hanno 7 giorni di tempo per accettarla o rifiutarla. La proposta si intende in ogni caso rifiutata, se le parti non danno alcun riscontro al mediatore entro il suddetto termine di 7 giorni.

Rifiuto della proposta conciliativa del mediatore e spese processuali 

Passando all’esame dell’art. 13 del decreto legislativo dedicato alle spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione, occorre chiarire che la norma disciplina due diverse fattispecie:

  • La prima si verifica quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde per intero al contenuto della proposta di conciliazione rifiutata. Il giudice in questo caso esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte che ha vinto il giudizio, ma ha rifiutato la proposta. La ripetizione è esclusa nello specifico in relazione alle spese che si riferiscono al periodo successivo alla formulazione della proposta. Il giudice condanna inoltre questa parte al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, riferite sempre al periodo successivo alla formulazione della proposta, e al versare una somma ulteriore in favore del bilancio dello Stato e corrispondente al contributo unificato dovuto. Queste regole valgono anche per le spese sostenute per pagare l’indennità del mediatore e per il compenso dell’esperto.

Il Giudice può inoltre applicare le regole contemplate dall’articolo 92 c.p.c. (condanna alle spese per singoli atti e la compensazione delle stesse in casi particolari) e dall’art. 96 del codice di procedura civile commi 1, 2 e 3, che si occupa della responsabilità aggravata delle parti in giudizio e delle sue conseguenze.

  • La seconda ipotesi di cui si occupa l’articolo 13 è quella che si realizza quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde completamente a quello della proposta di conciliazione rifiutata. In questo caso il giudice, se ricorrono ragioni gravi ed eccezionali, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte che ha vinto la causa per l’indennità versata al mediatore e per il compenso dell’esperto. Nel provvedimento però il giudice deve motivare la sua decisione.

La norma si chiude disponendo che queste regole sulle spese non si applicano se il procedimento si svolge davanti agli arbitri, a meno che le parti non si siano accordate diversamente.

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